Un nuovo importante adempimento è in scadenza entro il prossimo 28 febbraio 2018 ed interessa le associazioni ed i comitati CSI che nel 2017, hanno beneficiato di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o comunque vantaggi economici di ogni genere, ricevuti da Pubbliche Amministrazioni, incluse le aziende partecipate dalla PA, direttamente o indirettamente.

È infatti l’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 a stabilire che i soggetti che intrattengono rapporti economici con le P.A. – tra i quali compaiono anche le associazioni, le Onlus e le fondazioni – devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno (primo anno solare in cui vige l’obbligo è il 2018 con riferimento al 2017) nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative ai rapporti in questione.

ATTENZIONE: ragguardevole la sanzione per il mancato adempimento! Entro tre mesi dalla scadenza (28 febbraio) i soggetti che contravverranno a tale obbligo dovranno restituire le intere somme percepite dalle P.A.

C’è però un’importante esenzione (comma 127): ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito o portale.

La disposizione espone genericamente l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai contributi, sovvenzioni o altre forme di vantaggio economico. Non stabilisce quali siano tali informazioni obbligatorie, né la maniera formale in cui esse debbano essere pubblicate. Non sono forniti modelli o schemi.

Per adempiere agevolmente all’obbligo, il Csi invita i propri comitati e le associazioni affiliate, che hanno percepito i suindicati benefici economici, a pubblicare, per ciascun rapporto economico, alcuni dei principali dati da evidenziare:

– Denominazione sociale, codice fiscale, e sede della pubblica amministrazione erogante

– Denominazione sociale, codice fiscale, e sede del comitato o associazione ricevente

– Titolo da cui sorge il rapporto economico (esempio bando, convenzione, affidamento diretto, delibera dell’ente erogante, ecc.)

– Importo del beneficio economico derivante dal rapporto,

– pubblicazione, sul sito internet o portale del titolo (copia scannerizzata del bando, convenzione, affidamento diretto, delibera dell’ente erogante, ecc.), avendo cura di oscurare i dati di persone fisiche o giuridiche non rilevanti ai fini dell’obbligo in questione, a garanzia della privacy. Quest’ultimo, allo scopo di evitare l’omissione involontaria di eventuali informazioni che possano essere considerate importanti, dal momento che la legge nulla dice in proposito.